Gli artigiani non devono pagare l’Irap
Cara, in tutti i sensi, Irap addio. In base al parere espresso dalla Corte di Cassazione a salutare definitivamente l’odiosa gabella potranno essere tutte quelle ditte artigianali che non hanno lavoratori dipendenti e non si servono di alcun collaboratore.
Per essere esentati dal pagamento dell’ Irap, però, dovranno anche dimostrare di fare impiego di un capitale di modesta entità relativamente ai beni strumentali. Se le ditte hanno tutte queste caratteristiche, ha sostenuto la Corte di Cassazione non le si può considerare né aziende né ditte e, pertanto, non gli va richiesto il pagamento dell’ Irap.
Gli artigiani non sono tenuti al pagamento di questa imposta proprio perché è relativa alle attività produttive, ma la loro realtà si configura, ha sostenuto ancora la Corte di Cassazione, semplicemente come lavoro autonomo dell’artigiano il quale ha nel suo stesso lavoro l’unico fattore produttivo. Questa ultima sentenza della Cassazione, che passerà agli archivi con il numero 15249, è solo l’ultima di una serie di pronunciamenti analoghi che lo stesso organismo giudicante ha emesso negli scorsi anni in materia. Ad essere esclusi dal pagamento dell’Irap, per gli stessi motivi sono anche i promotori finanziari e i commercianti che operano in proprio e senza attrezzature come, ad esempio, gli agenti di commercio.
Nonostante le sentenze si susseguano l’una con l’altra ormai da quasi un decennio, l’unico che sembra non essersi adeguato a questa realtà è proprio il Fisco; già la finanziaria del 2008 stabilì il regime di esonero per i contribuenti che avevano un patrimonio strumentale non superiore ai quindicimila euro (acquisito nei tenta sei mesi precedenti) e un fatturato che non superava i trentamila, tuttavia questo non risolveva la questione ancora aperta dei lavoratori autonomi. La sentenza della Corte ha messo un sigillo preciso anche a questo; lavoratori interessati aspettano ansiosi che se ne accorga anche il Fisco.
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